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Permessi legge 104 e licenziamento

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Un lavoratore usufruisce dei permessi previsti dall’ articolo 33 della Legge n. 104/1992 per assistere una invalida e, tuttavia, si allontana dalla casa della stessa. Ricevuta la contestazione disciplinare, la Società datrice di lavoro procede con il licenziamento, ritenendo che il comportamento del lavoratore in questione costituisse una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede realizzando una indebita percezione dell’indennità da parte dell’istituto previdenziale.

Impugnato il licenziamento, con un recente provvedimento la Corte di Cassazione (Ordinanza del 25 gennaio 2023 n. 2235) ha affermato che il comportamento di un dipendente che si avvalga del beneficio previsto dalla Legge 104/1992 per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari.

Peraltro, tale comportamento finisce per privare il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente. Come è noto, infatti, a norma dell’art. 33, commi 3 e 7 della Legge n. 104/1992, il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza.

Lucio Giacomardo

Immagine di Freepik

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