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Ora di religione a scuola e conflitto tra genitori

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Due genitori separati sono entrati in aperto conflitto circa la decisione relativa all’iscrizione all’ora di religione, nella scuola elementare frequentata dalla loro figlia minore, collocata prevalentemente presso la madre. Investita della questione la Corte di Cassazione (Ordinanza 7.3.2023 n. 6802), dopo che era stato impugnato un provvedimento della Corte di Appello di Venezia, ha affermato che il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola “religiosa” o “laica” presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell’esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata.

Tale esigenza, pertanto, comporta la necessità, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come ad esempio conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.

In particolare, pertanto, in presenza di una situazione di conflitto fra i due genitori che intendano entrambi trasmettere la propria educazione religiosa e non siano in grado di rendere compatibile il diverso apporto educativo derivante dall’adesione a un diverso credo, l’intervento di un Giudice deve dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio, che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo, con un accertamento che deve basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore.

Per quanto riguarda il caso concreto, è stato quindi affermato che la scelta del Giudice in ordine al conflitto tra i genitori relativamente alla frequenza da parte della figlia dell’ora di religione non poteva essere indirizzata da personali convinzioni ma esclusivamente dal criterio-guida dell’interesse della minore, con necessità di verificare quale fosse l’impegno richiesto dall’iscrizione all’ora di religione (in rapporto alla programmazione scolastica specifica della scuola primaria, pubblica, frequentata) e quali fossero i bisogni della minore, non sulla base di pregresse scelte riguardanti la sorella maggiore, ma in rapporto all’interesse della piccola ad avere una continuità socio-ambientale nel campo scolastico, in cui si svolge, per la gran parte del tempo quotidiano, la sua sfera sociale ed educativa.

Lucio Giacomardo

Immagine di frimufilms su Freepik

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