Una interessante sentenza del TAR Lazio del Dicembre scorso (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-bis, sentenza 20 dicembre 2021, n. 13172) potrà far gioire i tanti animalisti del nostro Paese. Con una specifica Ordinanza, infatti, un Sindaco aveva intimato ad una coppia di trasferire gli animali domestici presenti all’interno del proprio appartamento presso una struttura convenzionata con il Comune, al fine di eseguire le cure necessarie, nonché di procedere alla bonifica igienico sanitaria dell’appartamento, prevedendo altresì un divieto assoluto di introdurre nuovi animali all’interno dell’appartamento.
Impugnata tale Ordinanza davanti al TAR del Lazio, i Giudici Amministrativi nel rilevare che rientra tra i poteri di un Sindaco, in caso di insostenibilità delle condizioni igieniche di un appartamento a causa della presenza di animali domestici, ordinare l’allontanamento degli animali domestici e la bonifica dell’appartamento, hanno tuttavia osservato che è illegittimo formulare un divieto di introdurre animali nell’appartamento in termini assoluti, senza termine né modalità o condizioni.
Secondo il Tar del Lazio, infatti, non può essere imposta una limitazione radicale e ingiustificata della libertà individuale, priva di causa sia in ordine alla situazione sanitaria (la quale è risolvibile mediante la prescritta bonifica e dunque non consente di prefigurare un divieto senza tempo di detenzione di animali domestici), che guardando al profilo delle condizioni personali degli interessati, non risultando provato che fossero tali da impedire dii prendersi cura di animali domestici per il futuro. Per tale motivo, pertanto, l’Ordinanza adottata dal Sindaco finiva per comportare una limitazione radicale ed ingiustificata della libertà individuale.
Lucio Giacomardo
Immagine di Racool_studio su Freepik