Nuove regole e procedure per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense potrebbero essere approvate in questi mesi.
Il Ddl recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 347, in materia di accesso alla professione forense, e all’esercizio della professione” è stato infatti presentato alla Commissione Giustizia con una scheda di accompagnamento che, oltre a illustrarne i punti principali, evidenzia come nel nostro Paese l’esame di avvocato sia regolato ancora da un Regio Decreto del 1932, aspetto, questo, tutt’altro che positivo, anche alla luce del fatto che negli altri Paesi UE l’accesso alla professione forense segue regole più rapide e oggettive.
Le attuali regole
La procedura attualmente in vigore, che prevede lo svolgimento di una sessione di esame annuale, con tre prove scritte e, in caso di esito positivo, la prova orale, finisce per essere troppo lunga e i giovani aspiranti avvocati italiani si trovano ‘in ritardo’ rispetto ai colleghi europei: senza contare che c’è scarsa fiducia circa la riforma proposta con la legge n. 247 del 2012, con la quale si voleva attualizzare l’esame ma che è stata oggetto di continui rinvii, l’ultimo al 2022 (e probabilmente ve ne sarebbero ancora).
Quali prospettive?
Con una passata riforma allo stallo, dunque, in molti in Parlamento sottolineano la necessità di un intervento legislativo più drastico: se ne sintetizzano qui di seguito i punti principali.
I candidati verrebbero ammessi al termine di un tirocinio di 18 mesi che deve essere svolto in forma continuativa e può essere iniziato anche durante l’ultimo anno di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza, purché si sia in regola con gli esami. L’interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, invece comporterebbe la cancellazione dal registro dei praticanti;
L’esame. La riforma prevede soltanto una prova scritta – nessun orale dunque -, e si svolgerebbe due volte l’anno. Oggetto di valutazione dovrebbero essere: a) le conoscenze di base nelle seguenti materie: ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea; b) le capacità del candidato nell’applicare le conoscenze acquisite durante la pratica forense e nel risolvere questioni di deontologia professionale.
La prova consisterebbe in domande estratte nell’ambito di cinquemila quesiti a risposta multipla, con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. La prova d’esame si svolgerebbe in un’unica giornata e consiste nella soluzione di novanta quesiti a risposta multipla, entro 180 minuti, estratti da questo archivio di cinquemila domande. Le prove scritte si svolgerebbero contemporaneamente nelle diverse sedi.
La valutazione della prova scritta determinerebbe l’attribuzione di un punteggio di “+ 1” per ogni risposta esatta, di “0” per ogni risposta non data e di “- 0,25” per ogni risposta errata. La correzione avverrebbe in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati.
La prova si intenderebbe superata se il candidato consegue almeno 70 punti.
Lucia Nacciarone
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