Domani a Napoli incontro tra Assessori sulla legge 194. L’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Rino Nasti, infatti, discuterà con l’Assessore alla Legalità Scotti e con i rappresentanti della competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge 194.
Domani a Napoli incontro tra Assessori sulla legge 194. L’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Rino Nasti, infatti, discuterà con l’Assessore alla Legalità Scotti e con i rappresentanti della competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge 194.
La legge italiana sulla IVG è la Legge n.194 del 22 maggio 1978 (detta anche più semplicemente “la 194”) con la quale sono venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del codice penale con l’abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell’articolo 103 del T.U. delle leggi sanitarie.
La 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge (vedi sotto), di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica.
Il prologo della legge (art. 1), recita:
L’art. 2 tratta dei consultori e della loro funzione in relazione alla materia della legge, indicando il dovere che hanno della donna in stato di gravidanza:
Nei primi novanta giorni di gravidanza il ricorso alla IVG è permesso alla donna quando
Come risulta dalle amplissime formule usate dalla legge, le possibilità di accedere alla IVG nei primi novanta giorni sono praticamente illimitate e comunque la decisione finale spetta soltanto alla donna.
La IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6):
Le minori e le donne interdette devono ricevere l’autorizzazione del tutore o del tribunale dei minori per poter effettuare la IVG. Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194 prevede che (art.12)
La legge stabilisce che le generalità della donna rimangano anonime.
La legge prevede inoltre che “il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite” (art. 14).
Il ginecologo può esercitare l’obiezione di coscienza. Se al monento dell’intervento non sono disponibili medici non obiettori, il medico di turno è tenuto a praticare l’aborto alla donna richiedente.
La donna ha anche il diritto a lasciare il bambino in affido all’ospedale per una successiva adozione, e a restare anonima.
Questa legge è stata confermata dagli elettori con una consultazione referendaria il 17 maggio 1981.
Francesco Licastro
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