Le nuove previsioni normative sull’accesso ai concorsi pubblici (art. 10 D.L. 44/2021) hanno suscitato non poco disappunto in centinaia di migliaia di candidati.
Gli studenti contestano, anche aggregandosi in comitati, raccogliendo firme e formulando proposte di emendamenti, che l’accesso alle procedure avvenga sulla base di una selezione anche per titoli, di studio e di servizio, piuttosto che attraverso il solito meccanismo della prova preselettiva che consente a tutti di partecipare.
#ugualiallapartenza è l’hashtag ormai molto diffuso sui social che sintetizza il messaggio dei giovani: non è possibile avallare un sistema che crei inevitabilmente disparità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego, che sia costruito esclusivamente in base alla formazione del candidato.
La Riforma Brunetta sembra irrimediabilmente penalizzare coloro che hanno investito anni in studio e sacrifici per potere superare i concorsi, e che adesso vedono cambiare le ‘regole del gioco’ in corso d’opera, anche per i concorsi già banditi, le cui prove non sono ancora state espletate.
Dall’altro lato, si fa presente l’esigenza che vangano sbloccate le numerose procedure concorsuali, e quella di poter assumere risorse nella maniera più veloce possibile, visti i numerosi pensionamenti in atto da anni nella pubblica amministrazione.
Quali sono le disposizioni costituzionali che regolano l’accesso al pubblico impiego e che orientamenti ha assunto il giudice delle leggi in occasione della prospettazione di violazione di questi principi?
Il quadro costituzionale di riferimento
– Art. 97, co. 2, Cost: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione;
– Art. 97, co. 4, Cost: Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Da una lettura sistematica delle disposizioni citate emerge:
– che nella materia dei concorsi pubblici c’è una riserva assoluta di legge;
– che si può derogare alla regola costituzionale del concorso in casi espressamente previsti dalla legge;
– che le selezioni debbono, in ogni caso, assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione;
– che vengano garantite dalla legge condizioni di eguaglianza nella possibilità di accedere agli uffici pubblici.
Le decisioni della Corte costituzionale
Secondo l’interpretazione data dalla Corte su queste norme, la previsioni di un concorso ‘riservato’ (ad esempio: solo a coloro che siano in possesso di certi titoli o abbiano maturato una certa esperienza), in luogo di un concorso ‘aperto’, deve essere una deroga non arbitraria o irragionevole al principio dettato dall’art. 97 della Costituzione; l’esercizio, sul punto, di una ‘discrezionalità’ trova il limite nella necessità di garantire il buona andamento della pubblica amministrazione (sent. n. 313 del 1994).
Ancora, la Corte costituzionale, in materia di accesso al pubblico impiego, afferma che la regola del pubblico concorso, sebbene rappresenti il mezzo più idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci e per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 453 del 1990), può essere derogata “in presenza di peculiari situazioni giustificatrici”, adottando criteri diversi, sempre però garantendo il buon andamento della pubblica amministrazione.
In particolare la Corte ha riconosciuto che l’accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, ma ciò “fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere “pubblico” del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico, dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione” (sentenza n. 141 del 1999).”
Ancora, con la sentenza n. 34/2004 la Corte richiama propri precedenti e ribadisce di riconoscere nel concorso pubblico (art. 97 Cost.) la forma generale e ordinaria i reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione; ritiene che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici (…) il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
Quali scenari possibili per la Riforma Brunetta?
L’art. 10 del D.L. 44/2021 dispone la preselettiva per titoli per TUTTI i concorsi. Titoli, poi, che possono variare da un’amministrazione all’altra. Certamente le decisioni rinvengono il proprio fondamento nel risolvere (tentare di risolvere) le conseguenze dell’epidemia globale, e per far fronte alle straordinarie esigenze della PA (quindi alle “peculiari situazioni giustificatrici”).
Ma le peculiari situazioni giustificatrici a base della riforma hanno carattere temporaneo. Quindi, prevedere una norma che di fatto limita l’accesso ai pubblici uffici a un numero più che considerevole di candidati anche quando le peculiari situazioni giustificatrici saranno terminate potrebbe far sì che la stessa sia oggetto di censura. In particolare l’art. 10 dovrebbe essere analizzato sotto l’aspetto della ragionevolezza della scelta del legislatore: e a questo punto potrebbe prospettarsi un ‘duro scontro’, oltre che con il principio dell’art. 97 della Costituzione, anche con il fondamentale principio di uguaglianza sostanziale.
Lucia Nacciarone
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.