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Arti marziali: la lesione subita in allenamento non è illecito civile

AutoprodottiArti marziali: la lesione subita in allenamento non è illecito civile

Un frequentatore di un Corso di arti marziali, nel corso di una lezione svolta secondo la modalità di “sparring”, ossia con un combattimento leggero con lieve contatto a coppie, aveva subito un forte calcio ai genitali. Il giorno seguente, alla luce dei dolori nel corso della notte ed il grosso versamento di sangue, veniva diagnosticata la rottura traumatica del testicolo sinistro, successivamente asportato. Per tale motivo, citava in giudizio la Società sportiva organizzatrice del Corso, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (sentenza 15 febbraio 2023 n. 4707), ha respinto la richiesta risarcitoria, evidenziando come nell’attività sportiva caratterizzata dal contatto fisico e dall’uso di una quota di violenza la violazione, nel corso di attività di allenamento, di una norma del Regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell’azione dell’atleta.

Nella concreta fattispecie, infatti, i Giudici di merito avevano accertato che vi era stata una involontaria inosservanza della regola sportiva nel contesto di una attività non agonistica, ma di allenamento, in relazione a disciplina sportiva caratterizzata da assai elevato contatto fisico.

Peraltro, la consolidata giurisprudenza ha affermato che, nella pratica sportiva in generale il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola, si traduce in illecito civile se è tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge, con la conseguenza che in tutti i casi nei quali si possa ritenere sussistente detta compatibilità l’illecito sportivo non ha natura di illecito civile perché l’evento di danno trova giustificazione nel riconoscimento che l’ordinamento giuridico compie dell’attività sportiva, confinando nell’ambito dell’ordinamento sportivo la rilevanza dell’illecito di origine sportiva.

Anche nel campo di uno sport caratterizzato da un contatto fisico assai elevato si pone la questione di un uso della violenza sproporzionato rispetto alla violenza postulata dalla disciplina sportiva e tale da renderla estranea allo scopo sportivo. Si pensi al caso dei colpi vietati – sotto la cintola, sulla nuca – nel pugilato: se tali colpi sono inferti nel corso dell’incontro fra i due contendenti nel pieno dell’attività agonistica è sicuramente consumato l’illecito sportivo, ma non può dirsi che si verifichi automaticamente l’illecito civile; se quei colpi sono inferti invece, sempre sull’onda dell’aggressività indotta dall’agonismo, con il contendente già al tappeto, emerge la configurabilità dell’illecito non solo sportivo, ma anche civile, per la non funzionalità dell’aggressione allo scopo sportivo, essendo il contendente già al tappetto.

La presenza dell’illecito civile dipende quindi anche in questa tipologia di attività sportiva da un esercizio sproporzionato della violenza, in violazione del parametro della diligenza e prudenza, avuto riguardo alle caratteristiche della disciplina ed al particolare contesto in cui si è svolta la specifica pratica sportiva. La valutazione, pertanto, non può dunque essere svolta in astratto.

Con riferimento al caso concreto, inoltre, deve sottolinearsi come nello sport da combattimento anche l’allenamento, benché mancante del profilo agonistico, è connotato dal contatto fisico e dall’uso della forza, per cui la soglia di tolleranza della violenza resta più elevata rispetto all’allenamento di uno sport a violenza soltanto eventuale e nel quale la componente dell’impatto fisico dovrebbe trovare maggiore giustificazione nelle modalità agonistiche, estranee all’allenamento. Con la conseguenza che la sola circostanza che si trattasse di un allenamento non può, da sola, deporre nel senso del carattere sproporzionato dell’uso della violenza nel singolo episodio.

Lucio Giacomardo

Immagine di rawpixel.com su Freepik

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